La TARSU e la TIA sono, a decorrere dall’anno 2013, sostituiti dalla TARES, imposta che comprende, oltre ai tributi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti, anche una quota destinata ai “servizi indivisibili”, quali illuminazione, sicurezza e gestione delle strade.
Il tributo, finalizzato al finanziamento dei servizi comunali, dovrà essere corrisposto in base ad una tariffa commisurata all’anno solare.
Esso è pertanto dovuto da tutte persone fisiche occupanti un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo, ed è proporzionato “alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte”, con possibili esenzioni o riduzioni determinate in base al reddito.
La TARES comprende una maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, che per il solo anno 2013 è riservata allo Stato, e che potrà essere aumentata, dal 2014, di un ulteriore 0,10% destinato al Comune.
Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative (ad es. quelle utilizzate nell’ambito di attività produttive che non hanno natura pertinenziale), le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad es.: il giardino del condominio, il cortile) e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva, con una sostanziale analogia a quanto disposto per la TARSU.
Il versamento dovrà essere effettuato in quattro rate, alle scadenze di gennaio, aprile, luglio e ottobre, entro il giorno 16 del mese. Per il pagamento è possibile utilizzare l’apposito bollettino postale o il modello F24. Il Comune deve predisporre e inviare al contribuente il modello di pagamento, con l’indicazione separata degli importi dovuti per il tributo e di quelli dovuti per la maggiorazione.
Per l’anno 2013, gli enti locali possono inoltre stabilire scadenze differenti ed un diverso numero di rate, ma la scadenza della maggiorazione, pari a 0,30 euro per mq, è comunque fissata al 24 gennaio 2014.